Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15020/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's finding of escape from home detention under Art. 385 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the facts. The appellant argued against the conviction for escape from home detention, but the appellate court had already thoroughly addressed the elements of the crime under Article 385 of the Penal Code and rejected the defense of necessity. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific motivation, as the lower court must explicitly address the elements of the crime and the defense of necessity, rather than merely citing established case law.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal escape from home detention Art. 385 Penal Code defense of necessity inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 385 cod. pen
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO ALESSANDRO nato a PALERMO il 24/08/1988 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che con congrua motivazione la Corte di appello ha anche escluso la fondatezza della tesi difensiva dello stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per un malore asseritamente avvertito dall'imputato a giustificazione dell'allontanamento, valorizzando in modo non illogico elementi di fatto che contraddicono tale versione; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Cons. ere estensore Il Presiden