Ordinanza — n. 15014/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Pasquale Casucci. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Angelo Casa, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15014/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., però, è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La presente impugnazione, invece, si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASUCCI PASQUALE nato a TARANTO il 12/03/1969 avverso la sentenza del 13/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Pasquale Casucci.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Angelo Casa, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b), lett.
c) e lett.
e) cod. proc. pen., lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, più in generale, difetto di motivazione circa gli elementi di prova posti a fondamento della decisione.
3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., però, è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La presente impugnazione, invece, si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti.
4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marz