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Ordinanza — n. 15011/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court rejection of probation and home detention requests due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's rejection of probation and home detention was based on a superficial review and violated statutory limits on home detention. The court found the appellant's complaints were mere grievances lacking specific legal critique and noted the lower court's reasoning was not manifestly illogical or contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against surveillance court decisions must be grounded in specific legal critiques rather than mere grievances, and the court's reasoning must not be manifestly illogical or contradictory to be admissible.

Parole chiave

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surveillance court appeal probation measure rejection home detention limits inadmissible appeal grounds procedural cost liability restrizione di libertà semiprigionia indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, poiché il Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova sulla base di un giudizio complessivamente superficiale e che, peraltro, non trova riscontro e supporto in atti.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017
Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012
Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.
Sez. 1, n. 3333 del 9/11/2023
Il Collegio reputa comunque opportuno evidenziare che non risulta irragionevole la diversità del limite di pena previsto per la "detenzione domiciliare generica" e per la "detenzione domiciliare sostitutiva", trattandosi di istituti che si situano in ambiti ordinamentali diversi (Sez. 1, n. 3333 del 9/11/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGJONA3 ERMAL nato il 29/08/1982 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di semilibertà, dichiarando inammissibile quella di detenzione domiciliare, presentate da Ermal Margjonaj, soggetto detenuto in espiazione della pena inflittagli dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forli del 24/01/2023, passata in giudicato il 26/05/2023 e con fine pena attualmente fissato al 14/05/2027.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Antonio Giacomini, articolando due motivi. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, poiché il Tribunale ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova sulla base di un giudizio complessivamente superficiale e che, peraltro, non trova riscontro e supporto in atti. Con il secondo motivo si osserva, quanto alla dichiarazione di inammissibilità della detenzione domiciliare, che la modifica della legge 24 novembre 1981, n. 689 ha previsto che il limite di pena per la detenzione domiciliare, applicata a titolo di pena sostitutiva, sia pari a quattro anni, così indicando nella finalità rieducativa il criterio che deve orientare l'operato del giudice. La difesa ha poi presentato motivi aggiunti.

3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, in via non manifestamente illogica o contraddittoria e in conformità al canone di gradualità che connota l'intero ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato che la elevata gravità e la recente collocazione temporale dei reati commessi, la consistente pena da espiare e la non accettazione della versione dei fatti riconosciuta in sentenza, sono fattori che impongono cautela nella concessione dei benefici, di talché, a tal fine, risulta necessario condurre ulteriori approfondimenti, nonché effettuare un percorso mirato per soggetti maltrattanti, allo scopo di valutare se avviare un percorso all'esterno con misure via via più liberatorie.

Per di più, il Tribunale ha sottolineato l'assenza di un idoneo domicilio, posto che quello dove il condannato dovrebbe eseguire la misura non ammette, oltre che la sub-locazione, il comodato anche parziale e temporaneo a terze persone (profilo, contestato nel ricorso, che risulta dal contratto di locazione allegato).

4. Vi è poi una censura che - prima ancora che generica - risulta priva di consistenza, non essendo neppure delineato un profilo di censura. Il Collegio reputa comunque opportuno evidenziare che non risulta irragionevole la diversità del limite di pena previsto per la "detenzione domiciliare generica" e per la "detenzione domiciliare sostitutiva", trattandosi di istituti che si situano in ambiti ordinamentali diversi (Sez. 1, n. 3333 del 9/11/2023, dep. 2024, Zanni, non mass.).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Cons