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Ordinanza — n. 15010/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15010/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo ex artt. 14-bis e 14 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da Giulio Modeo, avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale. Ricorre per cassazione Giulio Modeo, a mezzo del difensore avv. Luigi Esposito, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 14-bis e 14 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da Giulio Modeo, avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale. Ricorre per cassazione Giulio Modeo, a mezzo del difensore avv. Luigi Esposito, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione regime disciplinare ragione di polizia potere di controllo motivo della detenzione regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODEO GIULIO nato a TARANTO il 25/10/1983 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo ex artt. 14-bis e 14 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da Giulio Modeo, avverso il provvedimento di applicazione del regime di sorveglianza speciale.

2. Ricorre per cassazione Giulio Modeo, a mezzo del difensore avv. Luigi Esposito, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 14 -bis, 14 -ter e 14 -quater Ord. pen, all'art. 27 Cost, all'art. 3 CEDU, nonché violazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e illogicità della motivazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto trattasi di doglianze interamente versate in fatto, che invocano una mera rilettura degli atti. Le censure difensive, inoltre sono state adeguatamente affrontate e risolte - secondo un ineccepibile argomentare giuridico, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze. Il provvedimento impugnato, infatti, ha richiamato il parere motivato espresso dal Consiglio di disciplina ed ha fatto anche specifico riferimento a un episodio, tale da turbare la sicurezza e l'ordine all'interno dell'Istituto, del quale si è reso protagonista il ricorrente. Contrariamente a quanto era stato dedotto in sede di reclamo, il detenuto fruisce di due ore di permanenza all'aperto quotidiane ed è autorizzato a detenere apparecchi radio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 7