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Ordinanza — n. 15006/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15006/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 06/07/2023 del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che aveva ritenuto Domenico I3ertolino colpevole del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15006/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie pericolo di tortura ricorso all'autorità di vigilanza difetto di motivazione risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO DOMENICO nato a PALERMO il 11/08/1995 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 06/07/2023 del Tribunale di Palermo in composizione monocratica, che aveva ritenuto Domenico I3ertolino colpevole del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione Domenico Bertolino, a mezze del difensore avv. Filippo De Luca, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), lett.

c) e lett.

e) cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata esplicitato le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, oltre che per non aver chiarito i criteri che hanno presidiato all'irrogazione della sanzione.

3. L'impugnazione contiene censure sostanzialmente prive di un apprezzabile substrato contenutistico, che si arrestano allo stadio della mera enunciazione e che rimangono del tutto prive dell'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi che vengono posti a fondamento delle relative richieste; tale situazione rende il ricorso fortemente generico e aspecifico e, quindi, inammissibile. La sentenza impugnata, del resto, contiene un apparato motivazionale esaustivo e coerente, nonché privo di spunti di contraddittorietà e, pertanto, merita di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 07 m