Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and generic criticism of the supervision court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Luigi De Lucia was declared inadmissible because it failed to identify specific legal violations within the supervision court's order. The defense argued that the convicted man maintained impeccable conduct and that the new custodial measure was merely precautionary regarding an old crime. The court rejected this, ruling that the appeal constituted a prohibited re-evaluation of facts rather than a specific legal challenge, as the lower court correctly assessed the social danger posed by the mafia-related aggravated murder.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it does not point to specific legal errors but instead attempts to provoke a new substantive evaluation of the facts or the application of the law regarding the revocation of home detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA LUIGI (CUI 02NON34) nato a NAPOLI il 20/09/1985 avverso l'ordinanza del 17/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 15/06/2023, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha ammesso Luigi De Lucia alla detenzione domiciliare; tale regime è stato poi sospeso dal Magistrato di sorveglianza di Massa, con provvedimento recante data 28/07/2023, per essere intervenuta a carico del De Lucia, in data 24/07/2023, ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, relativa al delitto di omicidio aggravato, commesso in concorso con altri e con metodo mafioso. Il condannato è stato scarcerato, quanto alla pena in esecuzione, in data 04/08/2023.
2. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha revocato la suddetta misura della detenzione domiciliare, considerando non impeditiva - rispetto a tale provvedimento - l'intervenuta cessazione dell'esecuzione della pena ed anzi, ritenendo tale provvedimento necessario ai fini dell'operatività dell'art. 58 -quater legge 26 luglio 1975, n. 354, in caso di nuove espiazioni in futuro.
3. Ricorre per cassazione Luigi De Lucia, a mezzo dell'avv. Filomena Vitale, lamentando l'erronea applicazione di legge. Rappresenta la difesa come il condannato abbia sempre tenuto, durante il periodo di espiazione della pena, una condotta irreprensibile, mantenendo sempre un proficuo percorso rieducativo in ambito carcerario; a suo carico figura, al momento, solo una misura cautelare (relativa peraltro a un episodio estremamente risalente nel tempo) e non una pronuncia definitiva.
4. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur enunciando formalmente la sussistenza del vizio di violazione di legge - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende a provocare una nuova e non consentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per la revoca della misura della detenzione domiciliare. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici.
Risulta valorizzata, in particolare, la univoca significazione riconducibile all'emissione, a carico del condannato, di una misura custodiale inerente a un fatto onnicidiario, aggravato dalle modalità mafiose. Tale gravissima condotta, sebbene molto risalente nel tempo, è stata considerata dal Tribunale di sorveglianza alla stregua di un elemento evocativo di elevatissima pericolosità sociale del condannato. Un fatto, inoltre, che è stato letto dai Giudici della sorveglianza come ostativo, rispetto alla concessione di qualsivoglia misura alternativa, giudicata evidentemente insufficiente a perseguire il fine rieducativo nei confronti del De Lucia.
Corretta è anche l'affermazione secondo la quale, laddove fosse stato già noto il coinvolgimento del ricorrente in un fatto di tale gravità, certamente egli non avrebbe avuto accesso ai benefici.
5. A fronte di un provvedimento adeguatamente mol:ivato, privo di spunti di contraddittorietà o profili di illogicità, oltre che aderente agli enunciati ermeneutici ripetutamente fissati in sede di legittimità, la critica difensiva non riesce ad oltrepassare lo stadio della mera critica generica e confutativa.
6. Segue alla pronuncia di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec