Cassation appeal dismissed de plano for lack of admissible grounds regarding plea bargaining in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the alleged lack of reasoning did not fall within the limited grounds for cassation in plea bargaining cases. The appellant argued the lower court failed to provide sufficient motivation, but the court noted that only issues regarding the party's will, the prosecutor's consent, and the content of the ruling are admissible. Consequently, the appeal was rejected without a merits examination, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In plea bargaining cases at the appellate level, cassation appeals are admissible only for defects concerning the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the ruling; other grounds, such as general lack of reasoning, are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE CARMELO nato a CATANIA il 21/08/1965 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Catania ha pronunciato la sentenza in epigrafe indicata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Carmelo Piacente; questi, a mezzo dell'avv. Maria Fallico, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronunciai, lamentando la sussistenza di una carenza motivazionale.
2. Osserva il Collegio che - a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017 - rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione esclusivamente per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero in ordine alla richiesta e, infine, al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Il motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, invece, non rientra fra i casi appena elencati.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.