Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reiterated merits already reviewed by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ali Shahbaz inadmissible because it simply repeated arguments already thoroughly examined by the Tribunal of Macerata. The defendant argued for non-punishment due to the minor nature of the offense and procedural violations, but the court found the lower court's reasoning sufficient and devoid of contradictions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds of criticism already congruently examined by the court of first instance without presenting new elements or demonstrating a lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI SHAHBAZ nato il 04/06/1987 avverso la sentenza del 17/10/2023 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Macerata in composizione monocratica ha ritenuto Ali Shahbaz colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e per l'effetto - ritenuta l'ipotesi attenuata - lo ha condannato alla pena di euro duemila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
2. Ricorre per cassazione Ali Shahbaz, per il tramite del difensore avv. Simone Rosario Matraxia, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), lett.
c) e lett.
e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 129 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione.
3. La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reìterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, il Tribunale di Macerata ha ritenuto di non poter applicare l'istituto de quo, ritenendo trattarsi di fatto non particolarmente tenue; privo di qualsiasi contenuto, infine, appare il rilievo difensivo in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., oggetto di mera enunciazione poi non meglio esplicitata. La motivazione, in definitiva, risulta esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 mar