Cassation court dismisses appeal as mere factual criticism fails to meet admissibility requirements under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the execution judge incorrectly valued the temporal distance between crimes rather than their homogeneous nature, violating specific articles of the criminal procedure code. The court rejected these claims as mere factual criticisms that were already adequately addressed and dismissed in the lower court's reasoned decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: Criticisms of factual assessments regarding the unity of criminal design or temporal distance between offenses are inadmissible if they merely reproduce arguments already evaluated and rejected by the lower court with logical coherence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLACCI MASSIMILIANO nato a ROMA il 27/06/1970 avverso il decreto del 12/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Massimiliano Martellacci, con riferimento a cinque condanne inflitte in anni che vanno dal 2014 al 2020.
2. Ricorre per cassazione Massimiliano Martellacci, a mezzo del difensore avv. Domenico Leto, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione della natura omogenea dei reati commessi e, al contrario, la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti. La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha ribadito le ragioni sulle quali si basa l'impugnazione, domandando l'a,ssegnazione del procedimento alla sezione di competenza, con fissazione dell'udienza pubblica di discussione. Nella memoria si contrasta, in particolare, la valutazione circa il fatto che le doglianze della difesa siano in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità.
3. Le censure poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle c:ondotte delittuose realizzate. Dette critiche, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i latti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni. Trattasi, infatti, di condotte separate tra loro da un notevole lasso temporale. La motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i