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Ordinanza — n. 14995/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14995/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDI GIUSEPPE nato a FASANO il 31/07/1977 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LEC:CE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; E CONSIDERATO IN DIKTTO 1. Giuseppe Bennardi ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Lecce. Sia il provvedimento impugnato sia i ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14995/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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requisito della firma atto privo di sottoscrizione violazione delle forme sostanziali allegazioni insufficientemente motivate ordinanze probatorie ricorso all'autorità di vigilanza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNARDI GIUSEPPE nato a FASANO il 31/07/1977 avverso l'ordinanza del 21/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LEC:CE udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIKTTO 1. Giuseppe Bennardi ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Lecce. Sia il provvedimento impugnato sia i ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo