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Ordinanza — n. 14994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural defects outside statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the GIP's sentencing decision inadmissible de plano. The appellant argued for violation of specific procedural articles regarding omitted evidence and lack of motivation, but the Court held these grounds fall outside the exclusive list of permissible reasons for cassation under Article 448. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are admissible only for specific grounds such as error in legal qualification or illegality of the penalty; appeals based on general defects in motivation or omitted evidence are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural grounds limitation sentencing decision review omitted evidence argument court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., a carico di Mattia Monaco.
Art. 606, comma 1, lett. c) e lett. d) cod. proc. pen.
Maria Scardia, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, più in generale, difetto di motivazione.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., a carico di Mattia Monaco.
art. 129 cod. proc. pen
pen., lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MATTIA nato a SAN CESARIO DI LECCE il 18/07/1987 avverso la sentenza del 03/10/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., a carico di Mattia Monaco.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Maria Scardia, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

c) e lett.

d) cod. proc. pen., lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, più in generale, difetto di motivazione.

3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., però, è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La presente impugnazione, invece, si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti.

4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condlanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marz