Ordinanza — n. 14993/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Salvatore Tedesco, con riferimento alle seguenti condanne:
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14993/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Salvatore Tedesco, a mezzo del difensore avv. Vitaliano Leone, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TEDESCO SALVATORE nato a CATANZARO il 25/02/1993 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, che era stata presentata nell'interesse di Salvatore Tedesco, con riferimento alle seguenti condanne:
a) sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro e passata in giudicato il 16/10/2021, che ha condannato Tedesco alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, commesso in Catanzaro il 21/10/2020;
b) sentenza del 18/06/2018 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato il 25/07/2018, che ha condannato il Tedesco alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 e 697 cod. pen., commessi in Catanzaro il 26/01/2018.
2. Ricorre per cassazione Salvatore Tedesco, a mezzo del difensore avv. Vitaliano Leone, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione della natura omogenea dei reati commessi e, al contrario, lamentando la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti.
3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni. Trattasi, infatti, di condotte separate tra loro da un notevole lasso temporale. La motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci