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Ordinanza — n. 14988/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual criticisms lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14988/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Fabio Cirillo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cirillo argued that the execution judge erred by focusing on the temporal distance between crimes rather than their homogeneous nature under Article 81 of the Penal Code. The court rejected these claims as mere factual criticisms that were already adequately addressed and dismissed in the lower court's reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 81 c.p.: Criticisms of the execution judge's assessment of the temporal distance between crimes, lacking legal merit, constitute mere factual objections and render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continuing crimes unity factual criticisms rejection execution judge reasoning Article 81 Penal Code pericolo di tortura misura cautelare nel diritto di esecuzione misura di contenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Carmine d'Aniello, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 81 c.p.
Art. 671 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 648-bis cod. pen
artt. 81 cod. pen
pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO FABIO nato a CASAL DI PRINCIPE il 08/05/1972 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale dir Santa Maria Capua Vetere - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di Fabio Cirillo con riferimento alle seguenti condanne:

a) sentenza emessa in data 15/05/2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riformata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 13/12/2021 e divenuta irrevocabile il 08/07/2022, con la quale il Cirillo stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso in Caserta, Quarto (NA) e Casagiove (CE), dal 18/11/2011 al 10/10/2012;

b) sentenza emessa in data 27/04/2015 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 11/01/2023 e divenuta irrevocabile il giorno 11/07/2023, con la quale il Cirillo è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., commesso in Villa di Briano (CE) in data prossima al 09/10/2010.

2. Ricorre per cassazione Fabio Cirillo, a mezzo del difensore avv. Carmine d'Aniello, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione della natura omogenea dei reati commessi e, al contrario, lamentando la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti.

3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione.

In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni, nonché espressione di una generale propensione alla delinquenza del condannato. Trattasi, infatti„ di condotte distanziate tra loro da un notevole lasso temporale, oltre che poste in essere in luoghi diversi e secondo differenti modalità operative. La motivazione adottata dal Giudice dell'esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d