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Ordinanza — n. 14987/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as mere complaints lack legal basis under updated expulsion law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14987/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his private and family life rights were violated by the expulsion order, citing constant contact with his brother. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific legal criticism, noting that the updated law no longer treats such violations as a bar to expulsion.

Regesto Legislator

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Art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 616 cod. proc. pen.: Mere complaints regarding the violation of private and family life rights are inadmissible in cassation proceedings if not substantiated by specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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expulsion appeal private life rights family life rights inadmissible appeal mere complaints procedural costs Cassazione espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Walter Felice, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, denunciando la, violazione del diritto alla vita privata e familiare.
d.l. 10 marzo 2023, n. 20
286, ad opera del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n.
legge 5 maggio 2023, n. 50
20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, non prevede più - quale causa ostativa all'espulsione ex art.
Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
50, non prevede più - quale causa ostativa all'espulsione ex art. 16, comma 5.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBIR AMINE nato il 19/07/1996 avverso l'ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione presentata da Elbir Amine, avverso il decreto di espulsione adottato in data 11/07/2023 dal Magistrato di sorveglianza di Varese.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Walter Felice, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, denunciando la, violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il ricorso rileva che l'interessato è munito di regolare permesso di soggiorno e ha costanti contatti con il fratello; tali contatti non possono essere esclusi o svalutati, per il mero fatto che le misure alternative alla detenzione - precedentemente richieste dall'istante - abbiano trovato esecuzione, allorquando concesse, in luogo diverso rispetto a quello di residenza di quest'ultimo.

3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, la quale ha motivato il rigetto compiutamente, in via non manifestamente illogica o contraddittoria, nonché in conformità al quadro normativo vigente, il quale, a seguito della riformulazione dell'art. 19, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, non prevede più - quale causa ostativa all'espulsione ex art. 16, comma 5. d.lgs. n. 286 del 1998 - la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato.

L'espulsione continua a non essere consentita nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, ma il ricorso non deduce la mancata valutazione della causa ostativa e l'ordinanza ne ha escluso adeguatamente i presupposti, evidenziando anche l'assenza di una prospettiva di instaurazione della convivenza del condannato con il fratello, tanto che - nel corso della detenzione - il primo chiedeva di fruire di un permesso premio presso una parrocchia per la mancanza di familiari disposti ad ospitarlo.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estenso