Cassation appeal dismissed as inadmissible because orders regarding the joining of criminal proceedings are non-appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that orders concerning the joining of criminal proceedings are merely organizational and cannot be challenged. The appellant argued for the joining of two theft proceedings based on a shared criminal design, but the lower court correctly found the facts unrelated in time and space. Consequently, the court rejected the appeal as legally non-appealable and generic, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 cod. proc. pen.; Art. 16 cod. proc. pen.: Orders regarding the joining of criminal proceedings are non-appealable as they possess merely organizational nature, and generic appeals reiterating facts already examined by the execution judge are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSA VALENTINO nato a CUNEO il 29/04/1994 avverso l'ordinanza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha, in via preliminare, rigettato la richiesta di riunione con il procedimento SIGE n. 1141/2023, per poi emettere l'impugnata decisione reiettiva, con riguardo all'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi reati di furto aggravato in concorso, commessi da Valentino Massa e puniti dalle due sentenze meglio indicate nel provvedimento oggetto di gravame.
2. Ricorre per cassazione Valentino Massa, a mezzo del difensore avv. Massimiliano Dei, affidandosi a due motivi di censura. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 17 cod. proc. pen., e contestuale vizio di motivazione, per avere il Giudice rigettato, in modo erroneo, la richiesta di riunione con il sopra indicato procedimento, facendo impropriamente riferimento alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 16 cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole parimenti dell'erronea applicazione della legge penale, nonché della mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. La difesa ha anche presentato memoria, a mezzo della quale ha contestato la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso, ribadendo la fondatezza di tutte le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che - come da costante indirizzo di questa Corte - i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome aventi natura meramente ordinatoria, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (tra le altre, Sez. 3, n. 39952 del 03/10/2006, Boscaneanu ed altri, Rv. 235496; Sez. 4, n. 676/04 del 06/11/2003, Provenzano, Rv. 227345). Peraltro, a margine dell'impossibilità di impugnare in questa sede il diniego della riunione tra processi, nel caso di specie il motivo risulta manifestamente infondato, anche in considerazione del fatto che non sussiste l'asserita illogicità argomentativa.
4. Anche il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, in ragione della genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di profili già vagliati, in modo idoneo, dal Giudice dell'esecuzione nella decisione avversata. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come le sentenze indicate nell'incidente di esecuzione risultino tra loro del tutto slegate, nonché differenti quanto a modalità esecutive e forme di programmazione (v. p. 3 del provvedimento impugnato, in cui si valorizza il differente contesto spazio-temporale, nel quale i fatti illeciti vennero posti in essere, sottolineandosi anche la coincidenza solo parziale dei correi, nelle differenti azioni delittuose), così divenendo impensabile la sussistenza della prospettata preventiva ideazione unitaria. La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i