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Ordinanza — n. 14983/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming continuity of crimes due to lack of unified criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that multiple convictions should be treated as a continuous crime. The appellant argued that shared family ties and common goals proved a single criminal plan, but the court found the offenses structurally distinct and committed over a wide timeframe. Consequently, the court ruled that common finalities alone are insufficient without a unified deliberation to establish continuity.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The ratio of the rule on continuity of crimes requires more than common finalities; a unified deliberation is necessary to link separate criminal acts.

Parole chiave

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continuity of crimes unified criminal intent multiple convictions criminal liability Italian criminal procedure reati connessi correità reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha accolto solo parzialmente la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha accolto solo parzialmente la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIANCIO MARIA LORENZA nato il 16/07/1979 avverso l'ordinanza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha accolto solo parzialmente la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di Maria Lorenza Ciancio e volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze, ritenendone la sussistenza unicamente tra i fatti di cui alle sentenze indicate ai nn. 2) [con esclusione del capo t)] e 3) dell'istanza (sentenza del 03/03/2020 della Corte di appello di Firenze, irrevocabile in data 11/01/2023, per i reati di cui agli artt. 648 secondo comma, 56 e 624-bis, 624 e 625 cod. pen., nonché 02, 04 e 07 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in Scandicci, Firenze e altri luoghi nell'anno 2009; sentenza della Corte di appello di Firenze del 23/09/2020, irrevocabile il 09/05/2021, per il reato di cui all'art. 648 secondo comma cod. pen., commesso in Firenze il 21/04/2009) ed escludendo la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, invece, con riguardo ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio e, principalmente, di rapine ai danni degli istituti di credito, giudicati con la sentenza della Corte di appello di Firenze del 05/12/2006, passata in giudicato il 21/03/2007, riportata sub 1) nel provvedimento in esame.

2. Ricorre per cassazione Maria Lorenza Ciancio, a mezzo del difensore avv. Salvatore Sciullo, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso. La difesa ha anche presentato delle note, a mezzo delle quali ha chiesto la riassegnazione ad altra Sezione di questa Corte, al fine della compiuta valutazione circa la fondatezza delle doglianze, che ha peraltro in tal sede ribadito. In ipotesi difensiva, la motivazione sarebbe da ritenere carente e travisante, anche perché non considera trattarsi sempre di reati contro il patrimonio; la diversità soggettiva dei correi è insignificante, essendo essi, comunque, soggetti sempre tra loro avvinti da legami parentali.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di critica che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato.

In questo, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni ed espressione di una generale propensione alla delinquenza (si veda, sul punto, quanto riportato a pagina 5 del provvedimento oggetto di gravame, laddove si evidenzia la diversità strutturale esistente tra le fattispecie poste in essere, oltre a sottolinearsi il differente modus operandi e la non identità soggettiva dei concorrenti nei vari fatti). Trattasi peraltro - secondo il Giudice dell'esecuzione - di episodi criminosi che si dipanano entro un arco temporale davvero ampio (tra il 2004 ed il 2009), così divenendone viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria.

La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che del tutto priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. Inoltre, la ricorrente sembra confondere l'unicità del movente con il vincolo della continuazione. La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d