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Ordinanza — n. 14982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Angelo Canetto, detenuto in espiazione della pena residua di anni cinque e mesi quattro di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28/06/2021 per il delitto di estorsione in concorso, commesso dal maggio al luglio 2014 in Olanda e a Cagliari, unificato in continuazione con il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Cagliari nel 2014.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Angelo Canetto, detenuto in espiazione della pena residua di anni cinque e mesi quattro di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28/06/2021 per il delitto di estorsione in concorso, commesso dal maggio al luglio 2014 in Olanda e a Cagliari, unificato in continuazione con il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Cagliari nel 2014.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione adeguamento della pena mantenimento della carcerazione di sicurezza alleggerimento della pena indennizzo per carcerazione preventiva attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANETTO ANGELO nato a CAGLIARI il 01/09/1970 avverso l'ordinanza del 02/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Angelo Canetto, detenuto in espiazione della pena residua di anni cinque e mesi quattro di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28/06/2021 per il delitto di estorsione in concorso, commesso dal maggio al luglio 2014 in Olanda e a Cagliari, unificato in continuazione con il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Cagliari nel 2014.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Fernando Vignes, deducendo la mancanza della motivazione, non avendo il giudice a quo spiegato per quale ragione la natura solo parziale della ammissione degli addebiti e il lontano fine pena siano circostanze da ritenersi prevalenti, ai fini del diniego della misura, rispetto alla natura risalente nel tempo dei reati posti in essere, nonché all'assenza di ulteriori carichi pendenti e di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Nemmeno spiega - il provvedimento avversato - per quale ragione la previa fruizione dei permessi premio possa offrire decisivi elementi di giudizio, al fine della esclusione del pericolo di recidiva, pure a fronte degli elementi risultanti agli atti, come l'accertata osservanza delle prescrizioni degli arresti domiciliari (circostanza neppure valutata, nell'avversato provvedimento).

3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e pedissequamente riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi dall'ordinanza', secondo un argomentare giuridico privo di spunti di illogicità e contraddittorietà, oltre che improntato all'ottica di gradualità, che connota l'intero ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016). Invero, il Tribunale di sorveglianza sottolinea, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), come la gravità dei reati in esecuzione, unitamente ai numerosi precedenti penali annoverati dal soggetto, alla sua mancata assunzione di responsabilità relativamente all'estorsione e alla recente decorrenza dell'esecuzione penale, non consentano di reputare opportuna la concessione della misura più liberatoria, in assenza del previo esperimento di un ulteriore periodo di osservazione, in ambiti gradualmente meno restrittivi.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonera - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estenso