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Ordinanza — n. 14981/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally after the 2017 law requiring defense counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because Mario Deiana personally filed it after August 3, 2017, when legislation required such appeals to be signed by defense counsel. The appellant argued for personal filing rights, but the court noted that post-2017 appeals must be submitted by attorneys to comply with Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; After the entry into force of Law No. 103/2017, a criminal appeal must be signed by defense counsel and cannot be filed personally by the accused or convicted party, rendering a personal filing inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense counsel signature requirement Law 103/2017 reform personal filing prohibition Cassation procedure rules requisito della firma atto privo di sottoscrizione audizione personale obbligatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Law No. 103 of 2017
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 of 21/12/2017
Sez. 3, n. 11126 of 25/01/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEIANA MARIO nato a NUORO il 09/08/1976 avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mario Deiana ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma :1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto ímpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2