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Ordinanza — n. 14980/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14980/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14980/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 19/05/2016, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, per quanto ora di interesse, ha ritenuto Francesco Lapenna colpevole dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa, emettendo anche i consequenziali provvedimenti in ordine a quanto in sequestro. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato tale decisione, ritenendo assorbiti i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 in quello ex art. 23 legge n. 110 del 1975 e dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975; la Corte territoriale, per l'effetto, ha rideterminando la pena - con riferimento alle residue imputazioni - nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14980/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, riguardo a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale traffico aggravato di stupefacenti misura di sicurezza penale misura di contenzione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAPENNA FRANCESCO nato a ANDRIA il 29/08/1975 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO [ANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 19/05/2016, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, per quanto ora di interesse, ha ritenuto Francesco Lapenna colpevole dei reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 e 648 cod. pen. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa, emettendo anche i consequenziali provvedimenti in ordine a quanto in sequestro. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato tale decisione, ritenendo assorbiti i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 in quello ex art. 23 legge n. 110 del 1975 e dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975; la Corte territoriale, per l'effetto, ha rideterminando la pena - con riferimento alle residue imputazioni - nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

2. Ricorre per cassazione Francesco Lapenna, per il tramite del difensore avv. Massimo Ungaro, lamentando unicamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che erano state invocate essenzialmente in base alla confessione resa dall'imputato e in considerazione dello stato di incensuratezza di questi.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata rileva come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto la sua allarmante personalità, quale soggetto attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, riguardo a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assume essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in