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Ordinanza — n. 14840/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14840/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTURA STEFANO nato a VARESE il 10/02/1974 avverso l'ordinanza dei 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato personalmente, in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, ciò che può essere dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 613 cod. proc. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, ciò che può essere dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico requisito della firma autografa difetto formale di procedura atto privo di sottoscrizione legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTURA STEFANO nato a VARESE il 10/02/1974 avverso l'ordinanza dei 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partin udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato personalmente, in violazione di quanto prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, ciò che può essere dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos