Ordinanza — n. 14836/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito in quanto volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine all'applicazione della recidiva, precluso in sede di legittimità, a fronte della corretta analisi della Corte, che ha dato rilievo ai plurimi precedenti, segnalando come il fatto esprimesse una più elevata e non scalfita pericolosità del ricorrente, insensibile a limiti e vincoli;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14836/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito in quanto volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine all'applicazione della recidiva, precluso in sede di legittimità, a fronte della corretta analisi della Corte, che ha dato rilievo ai plurimi precedenti, segnalando come il fatto esprimesse una più elevata e non scalfita pericolosità del ricorrente, insensibile a limiti e vincoli;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVLOVIC SASHA nato il 23/04/1983 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito in quanto volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine all'applicazione della recidiva, precluso in sede di legittimità, a fronte della corretta analisi della Corte, che ha dato rilievo ai plurimi precedenti, segnalando come il fatto esprimesse una più elevata e non scalfita pericolosità del ricorrente, insensibile a limiti e vincoli;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere