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Ordinanza — n. 14834/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds and merit review preclusion; appellant condemned to costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground generic and the second an attempt at a precluded merits review. Consequently, the appeal was rejected based on the lack of substantive merit and procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, or if they seek a merits review precluded at this stage.

Parole chiave

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generic appeal grounds preclusion of merits review inadmissible criminal appeal generic mitigating circumstances procedural costs award condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI GABRIELE nato a SALERNO il 21/03/1984 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte dato conto di una violenta condotta oppositiva, consistita nella fuga a velocità elevata, accompagnata da manovre tali da mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada, come l'avvicinarsi a marciapiedi ed aree pedonali;

Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, avendo la Corte giustificato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di elementi positivamente valutabili e comunque in ragione dei plurimi precedenti; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Prsient