Ordinanza — n. 14832/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI GIUSEPPE nato a RIBERA il 14/01/1968 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il reato di evasione è integrato dall'allontanamento dal luogo di restrizione, a prescindere dalla circostanza che il soggetto intenda sottrarsi definitivamente ai controlli, essendo inconferente il motivo, ove lo stesso non si correli a cogente necessità, nel caso di specie esclusa dalla stessa prospettazione difensiva, incentrata sull'esigenza di fare una passeggiata per sfuggire alla calura;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14832/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI GIUSEPPE nato a RIBERA il 14/01/1968 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il reato di evasione è integrato dall'allontanamento dal luogo di restrizione, a prescindere dalla circostanza che il soggetto intenda sottrarsi definitivamente ai controlli, essendo inconferente il motivo, ove lo stesso non si correli a cogente necessità, nel caso di specie esclusa dalla stessa prospettazione difensiva, incentrata sull'esigenza di fare una passeggiata per sfuggire alla calura;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINELLI GIUSEPPE nato a RIBERA il 14/01/1968 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il reato di evasione è integrato dall'allontanamento dal luogo di restrizione, a prescindere dalla circostanza che il soggetto intenda sottrarsi definitivamente ai controlli, essendo inconferente il motivo, ove lo stesso non si correli a cogente necessità, nel caso di specie esclusa dalla stessa prospettazione difensiva, incentrata sull'esigenza di fare una passeggiata per sfuggire alla calura;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Co9siglie estensore Il Prvgide te