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Ordinanza — n. 14828/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14828/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14828/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICORO MICHELE nato a GIOIA DEL COLLE il 05/03/1996 avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di BARI. 1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., risultando la pena il risultato dell'accordo tra le parti, in assenza della prospettazione di profili di illegalità della stessa;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14828/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., risultando la pena il risultato dell'accordo tra le parti, in assenza della prospettazione di profili di illegalità della stessa;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di cosa giudicata allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLICORO MICHELE nato a GIOIA DEL COLLE il 05/03/1996 avverso la sentenza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di BARI. 1 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura l'applicazione della recidiva e il giudizio di comparazione, a fronte di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., risultando la pena il risultato dell'accordo tra le parti, in assenza della prospettazione di profili di illegalità della stessa;

Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr ente