Ordinanza — n. 14827/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO ANTONIO nato a ALTAMURA il 11/10/1994 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il reato di evasione e il connesso elemento psicologico non si correlano all'intendimento di sottrarsi definitivamente ai controlli, ma al fatto di allontanarsi dal luogo di restrizione, quale che sia il tempo, la distanza e quali che siano i motivi, al di là di una cogente necessità nel caso di specie neppure rappresentata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14827/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO ANTONIO nato a ALTAMURA il 11/10/1994 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il reato di evasione e il connesso elemento psicologico non si correlano all'intendimento di sottrarsi definitivamente ai controlli, ma al fatto di allontanarsi dal luogo di restrizione, quale che sia il tempo, la distanza e quali che siano i motivi, al di là di una cogente necessità nel caso di specie neppure rappresentata;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO ANTONIO nato a ALTAMURA il 11/10/1994 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il reato di evasione e il connesso elemento psicologico non si correlano all'intendimento di sottrarsi definitivamente ai controlli, ma al fatto di allontanarsi dal luogo di restrizione, quale che sia il tempo, la distanza e quali che siano i motivi, al di là di una cogente necessità nel caso di specie neppure rappresentata;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere