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Ordinanza — n. 14826/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14826/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO FILIPPO nato a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in doglianze generiche in ordine alla configurabilità del dolo, prive di qualsivoglia confronto con la ricostruzione operata dai Giudici di merito e dell'individuazione di specifici vizi del ragionamento; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr te

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14826/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr te

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito dolo determinante frode dello scotto corruzione nell'esecuzione forzata reticenza dolosa dei difetti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO FILIPPO nato a CERIGNOLA il 11/07/1980 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso si risolve in doglianze generiche in ordine alla configurabilità del dolo, prive di qualsivoglia confronto con la ricostruzione operata dai Giudici di merito e dell'individuazione di specifici vizi del ragionamento; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr te