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Ordinanza — n. 14823/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of reviewability under specific criminal procedure articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without a full examination of the merits. The appellant challenged the lower court's failure to evaluate specific statutory prerequisites regarding sentencing limits, arguing a violation of procedural reviewability rules. The court rejected this claim because the underlying judgment was final and binding under strict statutory constraints, rendering the appeal legally impermissible.

Regesto Legislator

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Art. 129, Art. 444, Art. 448 comma 2-bis, Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-evaluation of statutory prerequisites for a final judgment is inadmissible de plano when the judgment falls within the non-reviewable limits established by specific criminal procedure articles.

Parole chiave

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criminal procedure appeal inadmissible de plano statutory prerequisites final judgment limits procedural reviewability domanda tardiva di ricusazione condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art.
Art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIERI THOMAS nato a MOTTOLA il 12/05/1993 avverso la sentenza del 12/07/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr dente