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Ordinanza — n. 14822/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14822/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14822/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALONGI CLAUDIO nato a PALERMO il 17/02/1984 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il ricorrente era stato sorpreso fuori della sua abitazione, in particolare sulla pubblica via, circostanza che di per sé comprova la violazione della prescrizione inerente alla permanenza nell'abitazione e disvela il coefficiente psicologico del delitto di evasione, non essendovi margine per la configurazione della pubblica via come appartenenza del luogo di restrizione, seppur di piccole dimensioni;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14822/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto nell'esclusione della particolare tenuità del fatto ha assunto rilievo decisivo l'elemento ostativo dell'abitualità, desumibile dalle plurime condanne riportate dal ricorrente, anche per più violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, da qualificarsi della stessa indole del reato di evasione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento assistenza riabilitativa assoggettamento nel diritto degli stranieri aiuto all'evasione di detenuti verosimiglianza dei motivi d'asilo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALONGI CLAUDIO nato a PALERMO il 17/02/1984 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che il ricorrente era stato sorpreso fuori della sua abitazione, in particolare sulla pubblica via, circostanza che di per sé comprova la violazione della prescrizione inerente alla permanenza nell'abitazione e disvela il coefficiente psicologico del delitto di evasione, non essendovi margine per la configurazione della pubblica via come appartenenza del luogo di restrizione, seppur di piccole dimensioni;

Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto nell'esclusione della particolare tenuità del fatto ha assunto rilievo decisivo l'elemento ostativo dell'abitualità, desumibile dalle plurime condanne riportate dal ricorrente, anche per più violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, da qualificarsi della stessa indole del reato di evasione; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P es.dent