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Ordinanza — n. 14821/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal seeking generic mitigating factors, ruling judgment non-arbitrary and costs awarded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14821/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different assessment of generic mitigating circumstances, but the lower court had already rejected these based on the irrelevance of unrecorded offenses and the absence of positive factors beyond those justifying the sentence. The Court upheld this decision, emphasizing that the original judgment's evaluation was not arbitrary and thus precluded a new merit review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal seeking a different assessment of generic mitigating factors is inadmissible when the lower court's evaluation was non-arbitrary and based on the irrelevance of unrecorded offenses.

Parole chiave

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generic mitigating factors inadmissible appeal non-arbitrary evaluation procedural preclusion Cassazione ordinanza attenuazione della pena recidiva nell'infrazione responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIATA REZONA nato il 05/11/1983 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso ma precluso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche, che la Corte ha negato con valutazione non arbitraria, incentrata sull'irrilevanza dell'incensuratezza e sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili, diversi da quelli che hanno comunque propiziato l'irrogazione di una pena non elevata;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr ente