Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of factual basis for mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding the origin of the dispute, but the lower court found no evidence of disproportionate reaction. Consequently, the court rejected the appeal as lacking substantive merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma primo, n. 2 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and unsupported by facts, particularly when the lower court has already established the absence of elements justifying a specific mitigating circumstance.
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLETTI ALESSANDRO nato a VELLETRI il 30/06/1980 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la condotta oppositiva del ricorrente è stata rilevata sia nella fase in cui gli operanti avevano cercato di separarlo dal contendente sia nella successiva fase in cui aveva spintonato i predetti, colpendo uno di essi e procurandogli lesioni;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell'assenza di elementi tali da consentire una ricostruzione delle cause dell'originaria lite e soprattutto della sproporzionata reazione nei confronti degli operanti, che cercavano solo di placare il ricorrente; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre