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Ordinanza — n. 14819/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of factual basis for mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding the origin of the dispute, but the lower court found no evidence of disproportionate reaction. Consequently, the court rejected the appeal as lacking substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and unsupported by facts, particularly when the lower court has already established the absence of elements justifying a specific mitigating circumstance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstance procedural costs proportionality of reaction pubblica istigazione a delinquere risposta alla petizione risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo, relativo all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLETTI ALESSANDRO nato a VELLETRI il 30/06/1980 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la condotta oppositiva del ricorrente è stata rilevata sia nella fase in cui gli operanti avevano cercato di separarlo dal contendente sia nella successiva fase in cui aveva spintonato i predetti, colpendo uno di essi e procurandogli lesioni;

Ritenuto che il secondo motivo, relativo all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell'assenza di elementi tali da consentire una ricostruzione delle cause dell'originaria lite e soprattutto della sproporzionata reazione nei confronti degli operanti, che cercavano solo di placare il ricorrente; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre