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Ordinanza — n. 14817/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to insufficient evidence of personal drug stock.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14817/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued against the evidence, but the court found the quantity of hashish significantly exceeded personal use limits and noted the dangerous driving behavior used to evade police. Consequently, the court ruled that these facts sufficiently demonstrated the defendant's intent to traffic rather than possess for personal consumption.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court established that a conviction for drug trafficking requires proof of intent to sell, which can be inferred from the excessive quantity of drugs found, the defendant's dangerous evasion tactics, and their lack of financial capacity to support such a large personal stock.

Parole chiave

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drug trafficking conviction hashish quantity evidence dangerous driving conduct personal stock limitation inadmissible appeal ruling spaccio intent proof Cassazione dismissal detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UKA3 KRISTJAN nato il 17/11/1993 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte dato conto della violenta condotta oppositiva, consistita in manovre spericolate alla guida della propria vettura, con sorpassi azzardati, un testa coda e un doppio speronamento dell'auto di servizio;

Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato e volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte, che ha valorizzato la significativa consistenza del quantitativo di hashish, di gran lunga eccedente una scorta personale di droga soggetta a deperimento, la mancata dimostrazione di una capacità economica tale da supportare la precostituzione di una siffatta scorta, la stessa spericolata condotta di guida, pervicacemente rivolta ad impedire il ritrovamento della droga, elementi che nel loro complesso costituiscono una base fattuale idonea ad attestare la destinazione allo spaccio da parte di soggetto conosciuto per i trascorsi in materia di stupefacenti;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P si