Cassation court dismisses appeal as merits are precluded and facts support original conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments regarding the defendant's aggressive behavior and sentencing were merely requests for a different merit evaluation. The appellate court had already correctly assessed the defendant's conduct within the Carabinieri station and applied generic mitigating circumstances equivalent to repeated recidivism. Consequently, the cassation court upheld the lower court's decision to reject the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a different approach to the merits, which is precluded in this instance, as the lower court's evaluation of the defendant's conduct and the application of mitigating circumstances were not arbitrary.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZACCARO EMANUELE nato a ROMA il 01/12/1975 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono genericamente formulati e volti a sollecitare un diverso approccio valutativo, inerente al merito ma precluso in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato non illogicamente rilievo alle dichiarazioni degli operanti in ordine alla aggressiva reazione del ricorrente all'interno della Stazione dei Carabinieri, a prescindere da quanto accaduto fuori della Caserma e dal possibile fraintendimento originato dalla segnalazione di una passante circa una sospetta condotta del ricorrente;
Ritenuto che il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è volto solo a sollecitare un più benevolo giudizio nel quadro di una valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, dovendosi invece considerare la non arbitraria ponderazione del quadro personologico, che ha condotto la Corte a respingere l'appello del Procuratore generale e a confermare l'applicazione delle attenuanti generiche, peraltro ritenute non più che equivalenti alla recidiva reiterata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consiglie5e estensore Il