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Sentenza — n. 14811/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to statute of limitations expiry for recidivist murder charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remanding the case because the crime had expired under the statute of limitations. The defendant argued that six years had passed since the first-instance ruling in 2014 before the appeal was set, noting the aggravated penalty for recidivism. The court agreed, ruling that the offense was extinguished prior to the appellate proceedings, thus invalidating the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 385 c.p.: The ordinary limitation period for prosecution is six years, which applies to recidivist offenses; if this period expires before the appellate judgment is fixed, the crime is extinguished and the conviction must be annulled.

Parole chiave

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statute of limitations recidivism aggravation criminal extinction appellate annulment six year period aiuto all'evasione di detenuti proroga della carcerazione espulsione sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.p.
Art. 385 c.p.
Va infatti rimarcato che il termine ordinario, rilevante all'origine e poi tra un atto interruttivo e il successivo, è pari ad anni sei, tenendo conto della pena prevista dall'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
Va infatti rimarcato che il termine ordinario, rilevante all'origine e poi tra un atto interruttivo e il successivo, è pari ad anni sei, tenendo conto della pena prevista dall'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BELLO ALESSIO nato a ROMA il 18/05/1990 avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di ricorso incentrato sull'intervenuta prescrizione è fondato. Va infatti rimarcato che il termine ordinario, rilevante all'origine e poi tra un atto interruttivo e il successivo, è pari ad anni sei, tenendo conto della pena prevista dall'art. 385 cod. pen. aumentata di due terzi per la recidiva reiterata nel quinquennio. Orbene, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal ricorrente, dalla sentenza di primo grado, risalente al 13/05/2014, è decorso un periodo superiore ad anni sei, prima della fissazione del giudizio di appello, con la conseguenza che deva darsi rilievo a tale profilo e riconoscere che il reato è estinto fin da epoca anteriore al primo giudizio di appello. Di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il