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Ordinanza — n. 14810/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14810/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECIROVIC ADIS nato a ROMA il 04/01/2000 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sollecitano una diversa valutazione inerente al merito, preclusa in sede di legittimità, risultando comunque manifestamente infondati alla luce di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato conto, senza incorrere in profili di illogicità, della condotta oppositiva del ricorrente, non limitatosi ad una involontaria manovra, correlata al cambio automatico, non compatibile con la distanza percorsa, ma intenzionato a sfuggire al controllo, procedendo oltre con la vettura per almeno dieci metri e trascinando uno degli operanti che si era lanciato all'interno, fino ad essere bloccato solo da vettura di servizio posta di traverso, frangente nel quale il luogotenente Cosimo aveva riportato lesioni personali, riconducibili alla condotta del ricorrente;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14810/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECIROVIC ADIS nato a ROMA il 04/01/2000 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sollecitano una diversa valutazione inerente al merito, preclusa in sede di legittimità, risultando comunque manifestamente infondati alla luce di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato conto, senza incorrere in profili di illogicità, della condotta oppositiva del ricorrente, non limitatosi ad una involontaria manovra, correlata al cambio automatico, non compatibile con la distanza percorsa, ma intenzionato a sfuggire al controllo, procedendo oltre con la vettura per almeno dieci metri e trascinando uno degli operanti che si era lanciato all'interno, fino ad essere bloccato solo da vettura di servizio posta di traverso, frangente nel quale il luogotenente Cosimo aveva riportato lesioni personali, riconducibili alla condotta del ricorrente;

Parole chiave

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sanzione sostitutiva rimborso delle spese ammende per infrazione procedurale spese di assistenza contribuzione alle spese di cura contributo sostitutivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECIROVIC ADIS nato a ROMA il 04/01/2000 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente, sollecitano una diversa valutazione inerente al merito, preclusa in sede di legittimità, risultando comunque manifestamente infondati alla luce di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato conto, senza incorrere in profili di illogicità, della condotta oppositiva del ricorrente, non limitatosi ad una involontaria manovra, correlata al cambio automatico, non compatibile con la distanza percorsa, ma intenzionato a sfuggire al controllo, procedendo oltre con la vettura per almeno dieci metri e trascinando uno degli operanti che si era lanciato all'interno, fino ad essere bloccato solo da vettura di servizio posta di traverso, frangente nel quale il luogotenente Cosimo aveva riportato lesioni personali, riconducibili alla condotta del ricorrente;

Ritenuto che il terzo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo, inerente al merito, in ordine al trattamento sanzionatorio e alle attenuanti generiche, che la Corte ha non arbitrariamente negato in ragione dei precedenti, dando inoltre rilievo alle modalità della condotta; Ritenuto che il quarto motivo non è consentito, non essendo la Corte tenuta a formulare d'ufficio valutazioni in ordine alla possibilità di applicare pene sostitutive, in assenza di una specifica sollecitazione nel corso del giudizio di appello (sul punto Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564);

Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il