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Ordinanza — n. 14809/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14809/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14809/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOMAURO VINCENZO nato a BRA il 02/10/1994 avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di ASTI1.---clato avviso alle part2 udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura la mancata valutazione dell'entità della pena in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e dunque sulla base di un accordo delle parti, con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in assenza della deduzione di profili di illegalità del trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14809/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. e dunque sulla base di un accordo delle parti, con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in assenza della deduzione di profili di illegalità del trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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riesame dell'entità pena pene condizionali adeguamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali proporzionalità della pena permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTOMAURO VINCENZO nato a BRA il 02/10/1994 avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di ASTI1.---clato avviso alle part2 udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura la mancata valutazione dell'entità della pena in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e dunque sulla base di un accordo delle parti, con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in assenza della deduzione di profili di illegalità del trattamento sanzionatorio;

Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il PYesiente