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Ordinanza — n. 14807/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as generic; court rejects merit-based arguments without specific factual confrontation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible due to its generic formulation and lack of specific factual confrontation with the lower court's reasoning. The appellant argued for a different evaluative approach regarding the defendant's statements to the Carabinieri, but the court found these arguments merely assertive without refuting the original findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A civil appeal is inadmissible if it is generically formulated and seeks to propose a different evaluative approach to the merits without a specific comparison with the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal inadmissibility civil appeal procedural defect merit review condono delle spese procedurali remissione della pena annullamento civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PEDRAZZANI NICOLA nato a MILANO il 11/12/1962 nel procedimento a carico di: ORENGO NANDA nato a CASTEL VITTORIO il 09/02/1948 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è genericamente formulato ed è volto a prospettare un diverso approccio valutativo inerente al merito, senza alcun specifico confronto con il tenore della motivazione, di cui non vengono confutati, se non in modo assertivo, i passaggi argomentativi incentrati sull'inidoneità a costituire prova delle dichiarazioni rese ai Carabinieri dalla stessa imputata, quando a seguito della denuncia sporta, ella già avrebbe dovuto dirsi raggiunta da indizi di reità in ordine alla condotta di spoglio;

Ritenuto che la revoca delle statuizioni civili costituisce conseguenza dell'assoluzione dell'imputata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il P