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Ordinanza — n. 14806/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as inadmissible due to precluded recidivism issue from prior Cassation ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14806/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a recidivism theme, but the Court noted this issue was already precluded by a previous Cassation decision that annulled the first appellate judgment solely regarding generic mitigating circumstances. Consequently, the Court ruled the new argument was legally impossible to raise, leading to the dismissal of the recourse.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A legal issue already definitively resolved by a prior Cassation decision regarding the same facts is precluded from being re-argued in a subsequent appeal, rendering such a recourse inadmissible.

Parole chiave

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preclusion of legal issue recidivism argument prior Cassation ruling inadmissible recourse generic mitigating circumstances recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONCHI FRANCESCO nato a BARI il 27/08/1981 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto deduce il tema della recidiva, ormai precluso a seguito della sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato la prima sentenza di appello su ricorso del Procuratore generale solo con riguardo alla concessione delle attenuanti generiche;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Prs1dente