Criminal appeal dismissed for generic grounds and merit review preclusion under Italian Code of Criminal Procedure and Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and a more favorable comparison of mitigating circumstances. The court rejected these claims as the first argument was too generic and the second was precluded because the lower court had already considered the appellant's criminal history and established a mere equivalence of mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 69, comma 4, c.p.: An appeal based on generic grounds regarding the application of procedural articles is inadmissible, and a request for a different substantive evaluation of sentencing is precluded when the lower court has already determined the judgment based on the personological framework and established equivalence of mitigating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHJOUBI ABDERRAOUF ( CUI 030VOYT ) nato il 03/07/1992 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente formulato, limitandosi a prospettare senza specifica argomentazione la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il secondo motivo, altrettanto generico, risulta comunque precluso, in quanto volto a sollecitare una diversa valutazione di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha determinato anche alla luce del quadro personologico, connotato da plurimi precedenti, che hanno giustificato l'applicazione della recidiva e la formulazione di un giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche, essendo preclusa una più favorevole comparazione ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pridnt