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Ordinanza — n. 14802/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14802/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14802/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO ROBERTA nato a MONOPOLI il 14/09/1995 avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di BARI/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Parole chiave

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licenziamento in tronco protezione dalla disdetta impugnazione della cancellazione soppressione di prestazioni d'invalidità scioglimento del contratto a termine abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO ROBERTA nato a MONOPOLI il 14/09/1995 avverso la sentenza del 08/09/2023 del TRIBUNALE di BARI/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto censura la mancata valutazione dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. in relazione a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con riguardo alla quale valgono i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del. ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. P4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna thricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr te