Ordinanza — n. 14799/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRANTE GIOVANNI nato a PALERMO il 12/03/1992 FERRANTE BENEDETTO nato a PALERMO il 03/05/1965 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dei due speculari ricorsi è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell'atto di ufficio in corso, cioè l'identificazione di Giovanni Ferrante, che negava di aver con sé un documento, e dell'aggressiva e minacciosa condotta oppositiva tenuta dai due ricorrenti, tale da integrare il ravvisato delitto di resistenza ex art.337 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14799/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo, relativo al delitto di oltraggio, e manifestamente infondato, essendo stato dato conto del fati:o che la condotta minacciosa e offensiva all'indirizzo degli operanti è stata tenuta in una piazza gremita di gente, assumendo dunque rilievo la compresenza di numerose persone in grado di avvedersi dell'accaduto, tale potenzialità costituendo aggravio psicologico, idoneo a compromettere la prestazione (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546); Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FERRANTE GIOVANNI nato a PALERMO il 12/03/1992 FERRANTE BENEDETTO nato a PALERMO il 03/05/1965 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dei due speculari ricorsi è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell'atto di ufficio in corso, cioè l'identificazione di Giovanni Ferrante, che negava di aver con sé un documento, e dell'aggressiva e minacciosa condotta oppositiva tenuta dai due ricorrenti, tale da integrare il ravvisato delitto di resistenza ex art.337 cod. pen.;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo al delitto di oltraggio, e manifestamente infondato, essendo stato dato conto del fati:o che la condotta minacciosa e offensiva all'indirizzo degli operanti è stata tenuta in una piazza gremita di gente, assumendo dunque rilievo la compresenza di numerose persone in grado di avvedersi dell'accaduto, tale potenzialità costituendo aggravio psicologico, idoneo a compromettere la prestazione (Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Saad, Rv. 266546); Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili, conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere es nsore Il P