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Ordinanza — n. 14797/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14797/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURINTANO UMBERTO nato a PALERMO il 09/04/1961 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il delitto di resistenza non è estinto per prescrizione, essendo a tal fine irrilevante -in quanto si tratta di profilo giuridico, che si sottrae al vizio di motivazione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 14797/2024 — snpen · Corte di Cassazione: e ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURINTANO UMBERTO nato a PALERMO il 09/04/1961 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il delitto di resistenza non è estinto per prescrizione, essendo a tal fine irrilevante -in quanto si tratta di profilo giuridico, che si sottrae al vizio di motivazione (Sez.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali ritardo ingiustificato dell'azione penale guida recidiva in stato di ebbrezza riduzione della pena revisione in materia penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 161 cod. pen
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURINTANO UMBERTO nato a PALERMO il 09/04/1961 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il delitto di resistenza non è estinto per prescrizione, essendo a tal fine irrilevante -in quanto si tratta di profilo giuridico, che si sottrae al vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027)- il mancato esame della questione da parte della Corte di appello: essendo stata contestata e ravvisata la recidiva reiterata nel quinquennio, seppur reputata equivalente alle attenuanti, ai fini del computo deve dapprima aumentarsi di due terzi la pena base, così pervenendosi ad anni otto e mesi quattro, dopo di che deve procedersi all'ulteriore aumento di due terzi ai sensi dell'art. 161 cod. pen. così pervenendosi al termine massimo pari ad anni 13, mesi 10 e giorni 20, non decorso a partire dal 21/12/2012;

Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Prijente