Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14795/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as merits review and sentencing evaluation are precluded in this jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different assessment of evidence and sentencing, but the court noted that reviewing the merits and evaluating the sentence are precluded at this stage. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the established facts and legal principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments on the merits or sentencing are inadmissible if they merely request a different evaluation of evidence or a different approach to sentencing, as these matters are precluded in the jurisdiction of the Court of Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility preclusion of merits review sentencing evaluation precluded Court of Cassazione jurisdiction procedural preclusion pena pecuniaria sospesa concorso di motivi di sospensione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCO LIBORIO nato a CANICATTI' il 19/01/1983 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è genericamente volto a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, inerente al merito e preclusa in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte sulla base delle testimonianze acquisite, sulla base delle quali ha ritenuto non illogicamente che il ricorrente, avvedutosi della presenza degli operanti, aveva cercato di darsi alla fuga, per sottrarsi al controllo, compiendo spericolate manovre e mettendo in pericolo sia gli inseguitori sia gli utenti della strada, condotta integrante il delitto contestato;

Ritenuto che il secondo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in sede di legittimità, avendo la Corte rilevato che la gravità della condotta e la negativa personalità del reo, gravato da vari precedenti, giustificava la pena irrogata e il diniego delle attenuanti generiche, ferma restando la genericità della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla luce dei precedenti di cui la Corte ha fatto menzione; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, c:onseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I