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Ordinanza — n. 14794/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments on sentencing and mitigation are precluded from this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for lenient sentencing based on their difficult history, but the lower court had already deemed this inconsequential while emphasizing the appellant's disturbing conduct and multiple prior convictions. The Court rejected these arguments as generic attempts to seek a substantive review, which is precluded at this procedural stage.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Arguments regarding generic mitigating circumstances and sentencing treatment are inadmissible if they merely solicit a substantive review precluded at this stage, especially when the lower court has already evaluated the personal history and conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic mitigating circumstances procedural preclusion sentencing discretion Cassazione ordinanza attenuazione della pena sanzione sproporzionata riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEKTI WAFAA nato il 18/07/1983 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, riguardanti le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sono generici e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha reputato inconferente la difficile storia della ricorrente e valorizzato per contro l'inquietante condotta e la pluralità di condanne dalle quali la stessa è gravata, tali da connotare negativamente la personalità;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il PreiLJente