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Ordinanza — n. 14793/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because issues were waived during the settlement agreement on sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible on the merits because the contested issues were previously waived during a settlement agreement regarding sentence reduction. The appellant, Di Lauro, attempted to re-litigate themes that had already been relinquished under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled the appeal precluded and inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Issues waived during a settlement agreement on sentence reduction are precluded in subsequent cassation appeals, rendering such appeals inadmissible de plano.

Parole chiave

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waiver of issues settlement agreement sentence reduction inadmissible appeal preclusion principle procedural costs Cassation appeal diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LAURO ALESSANDRA nato a BRINDISI il 27/02/1966 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso ripropone temi che hanno formato oggetto di rinuncia nell'ambito del concordato che ha condotto alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., cosicché il motivo, peraltro genericamente formulato, risulta precluso in questa sede;

Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr,ésiente