Ordinanza — n. 14792/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA GUIDO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/02/1965 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso si incentra sull'assunto di un errore percettivo addebitabile alla Corte di cassazione, che avrebbe omesso di rilevare la prescrizione del reato prima della sentenza di appello, ma risulta manifestamente infondato, in quanto, in realtà, il giudizio formulato dalla Corte di cassazione si fonda sul rilievo di plurimi periodi di sospensione del relativo termine, essendo del tutto inconferente che in occasione di singoli rinvii non fosse stata specificamente dichiarata la sospensione, la quale inoltre, ove dipendente da adesione ad astensioni di categoria, opera anche nel caso di assenza di testimoni da escutere (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, D., Rv. 285355);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 41384 del 21/09/2023, D., Rv. 285355);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA GUIDO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 14/02/1965 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso si incentra sull'assunto di un errore percettivo addebitabile alla Corte di cassazione, che avrebbe omesso di rilevare la prescrizione del reato prima della sentenza di appello, ma risulta manifestamente infondato, in quanto, in realtà, il giudizio formulato dalla Corte di cassazione si fonda sul rilievo di plurimi periodi di sospensione del relativo termine, essendo del tutto inconferente che in occasione di singoli rinvii non fosse stata specificamente dichiarata la sospensione, la quale inoltre, ove dipendente da adesione ad astensioni di categoria, opera anche nel caso di assenza di testimoni da escutere (Sez. 6, n. 41384 del 21/09/2023, D., Rv. 285355);
Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensor