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Ordinanza — n. 14791/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reviewing precluded acquittal grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant sought to challenge a first-instance judgment for alleged lack of reasoning regarding precluded grounds for acquittal. The court ruled that such arguments are strictly precluded by Article 448 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 444, Art. 448, Art. 610 c.p.p.; Appeals challenging precluded grounds for acquittal or lack of reasoning on such grounds are inadmissible de plano.

Parole chiave

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precluded grounds acquittal inadmissible appeal de plano lack of reasoning judgment Criminal Procedure Code procedural bar appeal diritto di ottenere una decisione ricorso di annullamento domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 448, comma 1-bis c.p.p.
deduce profili inerenti alla motivazione e alla mancata valutazione di cause di proscioglimento da ritenersi preclusi ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURICELLA SALVATORE nato a PALERMO il 19/11/1963 avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti;7 udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso non è consentito in quanto con riduardo a sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. deduce profili inerenti alla motivazione e alla mancata valutazione di cause di proscioglimento da ritenersi preclusi ai sensi dell'art. 448, comma 1-bis cod. proc. pen.;

Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere est sore Il Pr ente