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Ordinanza — n. 14790/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against administrator of support for misappropriating funds and failing to pay assisted person's rent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14790/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the administrator's actions constituted an unexcusable error of law rather than a mere factual mistake. The court found the funds were misused for personal interests while the administrator neglected to pay the assisted person's residence rent, with no evidence of family benefit. Consequently, the appeal was rejected, and the administrator was condemned to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 134 c.p.: The court holds that an administrator of support who misappropriates funds for personal use while neglecting essential obligations commits an unexcusable error of law, justifying the dismissal of appeals based on alleged factual errors.

Parole chiave

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administrator of support misappropriation of funds unexcusable error of law negligence in duties inadmissible appeal criminal liability procedural costs assegni familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 134 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHILUZZI MASSILIMILIANO nato a BOLOGNA il 01/08/1973 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato: da un lato si adduce un errore di fatto in ordine ai limiti del potere di destinazione delle somme gestite in qualità di amministratore di sostegno, ma sul punto la Corte ha osservato come il ricorrente avesse contezza dei compiti affidatigli nell'interesse dell'assistito e carne un eventuale errore avrebbe assunto connotazione di errore di diritto, come tale inescusabile (sul punto della qualificazione dell'errore che cada sulla facoltà di disposizione per fine diverso da quello previsto, Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266192); dall'altro si prospetta che la concreta destinazione delle somme sarebbe dovuta considerarsi legittima in quanto funzionale all'interesse della famiglia dell'assistito, ma al riguardo la Corte ha replicato che in realtà il ricorrente aveva finito per destinare il denaro al soddisfacimento di interessi personali, avendo per contro omesso di provvedere doverosamente al pagamento delle rette della casa residenza presso cui il soggetto assistito era ospitato, fermo restando che non era stato fornito alcun riscontro in ordine all'effettivo impiego del denaro per il soddisfacimento di interessi della famiglia dell'assistito;

Ritenuto dunque che il ricorso è zinammissibile, conseguerdone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr