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Ordinanza — n. 14784/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and original inadmissibility ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14784/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and insufficient to challenge the lower court's finding that he concealed rentable assets during a judicial officer's visit. Consequently, the court upheld the original inadmissibility ruling and rejected any request for restorative justice.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and do not specifically address the contested facts, particularly when the original decision already established the inapplicability of the appeal's prerequisites.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds concealment of assets procedural costs Cassa delle ammende condono delle spese procedurali spese di ripristino spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONANNO GIANFRANCO nato a SACILE il 09/11/1961 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria inviata dal difensore, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso sono generici, in quanto reiterano deduzioni già formulate, senza confrontarsi con l'intero tenore della motivazione, e comunque manifestamente infondati, avendo la Corte, al di là di un emendabile ma nella sostanza inconferente passaggio, rilevato come in occasione dell'accesso dell'ufficiale giudiziario il ricorrente in unità di contesto operativo avesse fatto riferimento solo al possesso di beni dati in comodato in Latisana, nella sostanza negando di possedere beni pignorabili, quando in realtà era corrente contratto di locazione, con credito correlato al canone pattuito, e così sottraendosi al dovere di dichiarare l'esistenza di beni pignorabili o l'esistenza di terzi debitori, condotta rientrante nella fattispecie contestata;

Ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso rendere irrilevante il decorso del tempo ai fini della prescrizione e che non può in questa sede formularsi alcuna richiesta in materia di giustizia riparativa; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre