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Ordinanza — n. 14783/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of motivation as penalty was already agreed upon by parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14783/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible on procedural grounds. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the penalty, but the court found the sanction had already been settled by agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that no illegality could be raised and dismissed the appeal without a merits examination.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal challenging a penalty is inadmissible if the sanction was already agreed upon by the parties, as no legal defect can be alleged in such a settled matter.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation agreed penalty procedural dismissal Cassazione ordinanza motivi di cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI WAJDI nato il 08/06/1987 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso non è consentito in quanto deduce mancanza di motivazione in ordine alla pena, che in realtà ha formato oggetto di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza che sia stata prospettato un profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio;

Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Preidnte