Court dismisses appeal for manifestly unfounded claim regarding aggravated circumstances for functional injuries. Verdict: dismissed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible as manifestly unfounded based on established case law. The appellant challenged a lower court ruling concerning functional injuries sustained during oppositional resistance, arguing against the application of specific aggravated circumstances under the Penal Code. The court rejected this argument, citing a consolidated judicial orientation that permits these aggravating factors in such scenarios, thereby upholding the original judgment and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 576, comma primo, n. 1 e n. 5-bis cod. pen.; The court holds that established jurisprudence allows for the application of these specific aggravated circumstances when functional injuries result from oppositional resistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOINO LUCA nato a LECCO il 07/03/1985 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo è manifestamente infondato alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ammette nel caso di lesioni funzionali ad oppositiva resistenza il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576, comma primo n. 1 e n. 5-bis cod. pen. (sul punto fra l'altro Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423);
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere este sore Il Preidnte