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Ordinanza — n. 14781/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for manifestly unfounded claim regarding aggravated circumstances for functional injuries. Verdict: dismissed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14781/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible as manifestly unfounded based on established case law. The appellant challenged a lower court ruling concerning functional injuries sustained during oppositional resistance, arguing against the application of specific aggravated circumstances under the Penal Code. The court rejected this argument, citing a consolidated judicial orientation that permits these aggravating factors in such scenarios, thereby upholding the original judgment and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 576, comma primo, n. 1 e n. 5-bis cod. pen.; The court holds that established jurisprudence allows for the application of these specific aggravated circumstances when functional injuries result from oppositional resistance.

Parole chiave

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functional injuries oppositional resistance aggravated circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded Penal Code procedural costs lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 576, comma primo, n. 1 e n. 5-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423
(sul punto fra l'altro Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOINO LUCA nato a LECCO il 07/03/1985 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLl dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo è manifestamente infondato alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato che ammette nel caso di lesioni funzionali ad oppositiva resistenza il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576, comma primo n. 1 e n. 5-bis cod. pen. (sul punto fra l'altro Sez. 6, n. 2608 del 17/12/2021, dep. 2022, Tomasin, Rv. 282423);

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere este sore Il Preidnte